CORTE DI CASSAZIONE, Civile, Sezione 2, Sentenza del
06-11-2013, n. 25019
CONDOMINIO - RUMORE - Tollerabilità –
Criteri
I criteri adottati per definire la normale tollerabilità del rumore, cioè quelli
definiti dal Dpcm del 1° marzo 1991, essendo meno rigorosi di quelli desumibili
dall'articolo 844 del Codice civile, sono comunque accettabili. Possono cioè
essere utilizzati anche per individuare la soglia di tollerabilità delle
immissioni rumorose nei rapporti tra privati purché, però, considerati come un
limite minimo e non massimo.
NOTA
Il
rumore si valuta con criteri ampi
Se
l'ascensore è rumoroso, il problema è condominiale e non del singolo
proprietario. La seconda sezione civile della Cassazione, presieduta da Roberto
Triola, ha depositato ieri la sentenza 25019, con la quale ha esaminato il caso
di una condòmina che chiedeva che venissero dichiarate illegittime le immissioni
acustiche dell'ascensore e che il condominio provvedesse a realizzare «tutte le
conseguenti opere necessarie».
Il
Giudice di pace di Ancona dichiarava effettivamente l'illegittimità delle
immissioni. L'appello del condominio veniva rigettato dal Tribunale di Ancona,
che lo condannava anche alle spese.
La
Cassazione ha anzitutto ricordato che i criteri adottati per definire la normale
tollerabilità, cioè quelli definiti dal Dpcm del 1° marzo 1991, essendo meno
rigorosi di quelli desumibili dall'articolo 844 del Codice civile, sono comunque
accettabili. Possono cioè essere utilizzati anche per individuare la soglia di
tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purché, però,
considerati come un limite minimo e non massimo.
Ma il
Tribunale di Ancona aveva preso a parametro proprio il superamento di 3 decibel
del rumore di fondo ma ampliando anche il dettato dell'articolo 844 del Codice
civile con la valutazione del livello medio dei rumori di zona (a carattere
residenziale e con scarsa presenza di attività commerciali e di servizi), alle
rilevazioni e agli accertamenti delle Asl e al riconoscimento della loro
rumorosità (non fisiologica) da parte della stessa assemblea condominiale. E in
ogni caso, ha ricordato la Cassazione, il giudice di merito può discostarsi
dalle norme dettate a tutela dell'ambiente, secondo il suo «prudente
apprezzamento», e utilizzare il criterio dell'articolo 844 del Codice civile,
senza che questo sia oggetto di sindacato di legittimità.
La
Cassazione ha quindi rigettato tutti i motivi di ricorso indicato dal condominio
e confermando anche la condanna al pagamento di tutte le spese che il Tribunale
di Ancona aveva espresso ribaltando quanto disposto al riguardo dal Giudice di
Pace.
Saverio Fossati, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 7 novembre
2013