Rispetto dei requisiti acustici passivi nel caso di ristrutturazioni
Il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici durante l’adunanza del
26/06/2014 ha espresso un parere a seguito della richiesta avanzata dal
Direttore Generale dell’Area Gestione Edilizia dell’Università di Roma
Sapienza il quale chiedeva “il
parere in merito ai limiti di legge per il rispetto dei requisiti
acustici passivi in caso di ristrutturazione di edifici esistenti e
quali limiti applicare nel caso di edifici a destinazione d’uso
promiscua.”
Infatti l’ateneo romano doveva affrontare dei lavori di
ristrutturazione in alcuni dei loro edifici a destinazione d’uso
promiscua: uffici, aule didattiche, laboratori, studi docenti. La
richiesta era motivata dal fatto che solo il 20% dell’edificio era
adibito a destinazione d’uso assimilabili alla categoria E (edifici
adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili) del
D.P.C.M. 5/12/1997 e pertanto l’applicazione di tali limiti a tutto
l’edificio avrebbe comportato anche un notevole costo economico per
l’Ateneo. Nella richiesta si sosteneva inoltre che i valori del DPCM
5/12/97 si applicano solo agli edifici di nuova costruzione e non a
quelli oggetto di ristrutturazioni i quali dovrebbero rientrare nelle
competenze del “Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto
con il Ministero dell’Ambiente e con il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, sui criteri per la progettazione, l’esecuzione e la
ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei
trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico” come
indicato dalla Legge Quadro 447/95, all’art. 3, comma 1, lettera f.
Il
Consiglio dei Lavori Pubblici, dopo una fase istruttoria, ha ribadito
che le disposizioni del DPCM 5/12/97 risultano direttamente attuative.
Ribadendo che il decreto (o decreti) di cui all’art.3, comma 1 lettera
f, indicherà i “criteri per la progettazione, l’esecuzione e la
ristrutturazione delle costruzioni edilizie” fermo restando, allo stato
della normativa vigente, che la determinazione dei requisiti acustici
degli edifici è già operata con il suddetto D.P.C.M. 5 dicembre 1997, di
conseguenza non viene condivisa l’interpretazione dell’Ateneo Romano.
Conseguentemente a quanto sopra argomentato “il
rispetto ed il soddisfacimento dei requisiti acustici passivi, devono
essere applicate anche in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti
che prevedano il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e/o
di partizioni orizzontali o verticali (solai, coperture, pareti
divisorie, ecc.) e/o delle chiusure esterne dell’edificio (esclusa la
sola tinteggiatura delle facciate), oppure la suddivisione di unità
immobiliari interne all’edificio, cioè in definitiva tutti gli
interventi di ristrutturazione che interessino le parti dell’edificio
soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal
D.P.C.M. 5 dicembre 1997, come desumibile dal decreto stesso.”
A
supporto di tale interpretazione vengono richiamati anche i numerosi
pareri resi su tale materia dal Ministero dell’Ambiente, reperibili
anche sul web, tra cui il parere reso con Circolare prot. n.
3632/SIAR/98 del 1.09.1998, nel quale si afferma: “(…) Il D.P.C.M. 5
dicembre 1997 è sicuramente da applicare per gli edifici di nuova
costruzione e per la ristrutturazione di edifici esistenti. Per
ristrutturazione di edifici esistenti si intende il rifacimento anche
parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e
verticali degli edifici, il rifacimento delle facciate esterne,
verniciatura esclusa”.
Questi argomenti trovano riscontro anche in diverse normative regionali in materia di acustica edilizia.
Analoghe considerazioni sono state fatte nel caso di ristrutturazioni importanti di impianti particolarmente rumorosi.
In
ultimo il Consiglio si è espresso in merito alla “destinazione d’uso
prevalente di un edificio” sostenendo che, ove sia possibile
determinare, con chiarezza e in via permanente, le differenti
destinazioni d’uso presenti all’interno di uno stesso immobile, agli
ambienti facenti capo alla medesima destinazione d’uso debbano essere
applicati i pertinenti requisiti acustici passivi sopra richiamati,
considerando le divisioni fra ambienti contigui a diversa destinazione
d’uso come elementi separatori fra diverse unità immobiliari. Ove invece
sia prevista in fase progettuale una destinazione d’uso variabile nel
tempo, i requisiti acustici passivi da assumere a riferimento dovranno
essere quelli riferiti alla destinazione d’uso per i quali gli stessi
assumono i valori più elevati.
I
pareri espressi dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, così come
formulati, chiariscano definitivamente quali siano le tipologie di
interventi di ristrutturazione che debbono rispettare i valori indicati
nel DPCM 5/12/97. Nello stesso documento si sostiene anche che se in
edificio sono presente molteplici destinazioni d’uso i requisiti
acustici passivi si applicano all’insieme degli ambienti
indipendentemente se questi possano o meno costituire una unità
immobiliare indipendente. Conseguentemente gli uffici all’interno di un
complesso scolastico saranno raggruppati nella categoria B, mentre le
aule continueranno ad esse nella categoria E ai sensi del DPCM 5/12/97.