venerdì 6 febbraio 2015

Rispetto dei requisiti acustici passivi nel caso di ristrutturazioni



Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici durante l’adunanza del 26/06/2014 ha espresso un parere a seguito della richiesta avanzata dal Direttore Generale dell’Area Gestione Edilizia dell’Università di Roma Sapienza il quale chiedeva “il parere in merito ai limiti di legge per il rispetto dei requisiti acustici passivi in caso di ristrutturazione di edifici esistenti e quali limiti applicare nel caso di edifici a destinazione d’uso promiscua.” Infatti l’ateneo romano doveva affrontare dei lavori di ristrutturazione in alcuni dei loro edifici a destinazione d’uso promiscua: uffici, aule didattiche, laboratori, studi docenti. La richiesta era motivata dal fatto che solo il 20% dell’edificio era adibito a destinazione d’uso assimilabili alla categoria E (edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili) del D.P.C.M. 5/12/1997 e pertanto l’applicazione di tali limiti a tutto l’edificio avrebbe comportato anche un notevole costo economico per l’Ateneo. Nella richiesta si sosteneva inoltre che i valori del DPCM 5/12/97 si applicano solo agli edifici di nuova costruzione e non a quelli oggetto di ristrutturazioni i quali dovrebbero rientrare nelle competenze del “Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sui criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico” come indicato dalla Legge Quadro 447/95, all’art. 3, comma 1, lettera f.
Il Consiglio dei Lavori Pubblici, dopo una fase istruttoria, ha ribadito che le disposizioni del DPCM 5/12/97 risultano direttamente attuative. Ribadendo che il decreto (o decreti) di cui all’art.3, comma 1 lettera f, indicherà i “criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie” fermo restando, allo stato della normativa vigente, che la determinazione dei requisiti acustici degli edifici è già operata con il suddetto D.P.C.M. 5 dicembre 1997, di conseguenza non viene condivisa l’interpretazione dell’Ateneo Romano. Conseguentemente a quanto sopra argomentato “il rispetto ed il soddisfacimento dei requisiti acustici passivi, devono essere applicate anche in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali (solai, coperture, pareti divisorie, ecc.) e/o delle chiusure esterne dell’edificio (esclusa la sola tinteggiatura delle facciate), oppure la suddivisione di unità immobiliari interne all’edificio, cioè in definitiva tutti gli interventi di ristrutturazione che interessino le parti dell’edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, come desumibile dal decreto stesso.”
A supporto di tale interpretazione vengono richiamati anche i numerosi pareri resi su tale materia dal Ministero dell’Ambiente, reperibili anche sul web, tra cui il parere reso con Circolare prot. n. 3632/SIAR/98 del 1.09.1998, nel quale si afferma: “(…) Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 è sicuramente da applicare per gli edifici di nuova costruzione e per la ristrutturazione di edifici esistenti. Per ristrutturazione di edifici esistenti si intende il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici, il rifacimento delle facciate esterne, verniciatura esclusa”.
Questi argomenti trovano riscontro anche in diverse normative regionali in materia di acustica edilizia.
Analoghe considerazioni sono state fatte nel caso di ristrutturazioni importanti di impianti particolarmente rumorosi.
In ultimo il Consiglio si è espresso in merito alla “destinazione d’uso prevalente di un edificio” sostenendo che, ove sia possibile determinare, con chiarezza e in via permanente, le differenti destinazioni d’uso presenti all’interno di uno stesso immobile, agli ambienti facenti capo alla medesima destinazione d’uso debbano essere applicati i pertinenti requisiti acustici passivi sopra richiamati, considerando le divisioni fra ambienti contigui a diversa destinazione d’uso come elementi separatori fra diverse unità immobiliari. Ove invece sia prevista in fase progettuale una destinazione d’uso variabile nel tempo, i requisiti acustici passivi da assumere a riferimento dovranno essere quelli riferiti alla destinazione d’uso per i quali gli stessi assumono i valori più elevati.
I pareri espressi dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, così come formulati, chiariscano definitivamente quali siano le tipologie di interventi di ristrutturazione che debbono rispettare i valori indicati nel DPCM 5/12/97. Nello stesso documento si sostiene anche che se in edificio sono presente molteplici destinazioni d’uso i requisiti acustici passivi si applicano all’insieme degli ambienti indipendentemente se questi possano o meno costituire una unità immobiliare indipendente. Conseguentemente gli uffici all’interno di un complesso scolastico saranno raggruppati nella categoria B, mentre le aule continueranno ad esse nella categoria E ai sensi del DPCM 5/12/97.