martedì 25 agosto 2015



UNI 11569:2015 "Acustica - Misure dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Misurazioni in opera dell’isolamento dal rumore di calpestio di solai"

UNI 11572:2015 "Acustica - Misure dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate"

Il 22 Gennaio 2015 è stata pubblicata la norma UNI 11569 “Misure dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Misurazioni in opera dell’isolamento dal rumore di calpestio di solai”. 

 

L’uscita di questa norma colma la lacuna normativa generata dall’introduzione, nell’aprile 2014, della norma europea EN ISO 16283-1 tradotta nel giugno 2014 nella UNI EN ISO 16283-1 “Acustica – Misure in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Parte 1: Isolamento acustico per via aerea”.

La 16283-1 ha sostituito le precedenti norme della serie UNI EN ISO 140, relative ai collaudi acustici in opera di edifici e parti di edifici. In particolare ha sostituito:

 

  • UNI EN ISO 140-5:2000 “Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate”
  • UNI EN ISO 140-4:2000 “Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti”
  • UNI EN ISO 140-7:2000 “Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai”
  • UNI EN ISO 140-14:2004 "Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 14: Linee guida per situazioni particolari in opera”

 

La parte 1 della UNI EN ISO 16283 fornisce solamente le procedure relative alle misurazioni dell'isolamento acustico in edifici per quanto riguarda il rumore aereo (facciate e partizioni) delegando alla parte 2 (tuttora in sviluppo) la trattazione delle procedure relative al rumore trasmesso per via strutturale. 

La carenza normativa nell’ambito delle misurazioni del rumore da impatto e dell’isolamento dal rumore del calpestio in opera ha portato quindi l’ente alla emanazione della UNI 11569:2015. Questa norma descrive un metodo in opera per la misurazione dell'isolamento dai rumori di calpestio di solai utilizzando il generatore normalizzato di calpestio. Il metodo suggerito è applicabile sia ai solai nudi, sia a pavimentazioni con rivestimenti.

 

Il 19 Febbraio 2015 la commissione tecnica Acustica e vibrazioni ha pubblicato la norma nazionale UNI 11572 che si occupa delle misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciata. La norma in particolare specifica due serie di metodi per la misurazione dell’isolamento al rumore aereo, di elementi di facciata e di facciate intere denominati metodi degli elementi e metodi globali.

 

venerdì 6 febbraio 2015

Rispetto dei requisiti acustici passivi nel caso di ristrutturazioni



Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici durante l’adunanza del 26/06/2014 ha espresso un parere a seguito della richiesta avanzata dal Direttore Generale dell’Area Gestione Edilizia dell’Università di Roma Sapienza il quale chiedeva “il parere in merito ai limiti di legge per il rispetto dei requisiti acustici passivi in caso di ristrutturazione di edifici esistenti e quali limiti applicare nel caso di edifici a destinazione d’uso promiscua.” Infatti l’ateneo romano doveva affrontare dei lavori di ristrutturazione in alcuni dei loro edifici a destinazione d’uso promiscua: uffici, aule didattiche, laboratori, studi docenti. La richiesta era motivata dal fatto che solo il 20% dell’edificio era adibito a destinazione d’uso assimilabili alla categoria E (edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili) del D.P.C.M. 5/12/1997 e pertanto l’applicazione di tali limiti a tutto l’edificio avrebbe comportato anche un notevole costo economico per l’Ateneo. Nella richiesta si sosteneva inoltre che i valori del DPCM 5/12/97 si applicano solo agli edifici di nuova costruzione e non a quelli oggetto di ristrutturazioni i quali dovrebbero rientrare nelle competenze del “Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sui criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico” come indicato dalla Legge Quadro 447/95, all’art. 3, comma 1, lettera f.
Il Consiglio dei Lavori Pubblici, dopo una fase istruttoria, ha ribadito che le disposizioni del DPCM 5/12/97 risultano direttamente attuative. Ribadendo che il decreto (o decreti) di cui all’art.3, comma 1 lettera f, indicherà i “criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie” fermo restando, allo stato della normativa vigente, che la determinazione dei requisiti acustici degli edifici è già operata con il suddetto D.P.C.M. 5 dicembre 1997, di conseguenza non viene condivisa l’interpretazione dell’Ateneo Romano. Conseguentemente a quanto sopra argomentato “il rispetto ed il soddisfacimento dei requisiti acustici passivi, devono essere applicate anche in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali (solai, coperture, pareti divisorie, ecc.) e/o delle chiusure esterne dell’edificio (esclusa la sola tinteggiatura delle facciate), oppure la suddivisione di unità immobiliari interne all’edificio, cioè in definitiva tutti gli interventi di ristrutturazione che interessino le parti dell’edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, come desumibile dal decreto stesso.”
A supporto di tale interpretazione vengono richiamati anche i numerosi pareri resi su tale materia dal Ministero dell’Ambiente, reperibili anche sul web, tra cui il parere reso con Circolare prot. n. 3632/SIAR/98 del 1.09.1998, nel quale si afferma: “(…) Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 è sicuramente da applicare per gli edifici di nuova costruzione e per la ristrutturazione di edifici esistenti. Per ristrutturazione di edifici esistenti si intende il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici, il rifacimento delle facciate esterne, verniciatura esclusa”.
Questi argomenti trovano riscontro anche in diverse normative regionali in materia di acustica edilizia.
Analoghe considerazioni sono state fatte nel caso di ristrutturazioni importanti di impianti particolarmente rumorosi.
In ultimo il Consiglio si è espresso in merito alla “destinazione d’uso prevalente di un edificio” sostenendo che, ove sia possibile determinare, con chiarezza e in via permanente, le differenti destinazioni d’uso presenti all’interno di uno stesso immobile, agli ambienti facenti capo alla medesima destinazione d’uso debbano essere applicati i pertinenti requisiti acustici passivi sopra richiamati, considerando le divisioni fra ambienti contigui a diversa destinazione d’uso come elementi separatori fra diverse unità immobiliari. Ove invece sia prevista in fase progettuale una destinazione d’uso variabile nel tempo, i requisiti acustici passivi da assumere a riferimento dovranno essere quelli riferiti alla destinazione d’uso per i quali gli stessi assumono i valori più elevati.
I pareri espressi dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, così come formulati, chiariscano definitivamente quali siano le tipologie di interventi di ristrutturazione che debbono rispettare i valori indicati nel DPCM 5/12/97. Nello stesso documento si sostiene anche che se in edificio sono presente molteplici destinazioni d’uso i requisiti acustici passivi si applicano all’insieme degli ambienti indipendentemente se questi possano o meno costituire una unità immobiliare indipendente. Conseguentemente gli uffici all’interno di un complesso scolastico saranno raggruppati nella categoria B, mentre le aule continueranno ad esse nella categoria E ai sensi del DPCM 5/12/97.

martedì 2 dicembre 2014

Pubblicata la Legge 161/2014 (Legge Europea 2013 bis): in vigore la delega al Governo per la revisione della normativa acustica



La Legge Europea 2013 bis è stata approvata dal Parlamento in via definitiva il 30 ottobre 2014 (GU Serie Generale n. 261 del 10/11/2014 – SO n. 83) ed entrerà in vigore dal 25 novembre.

Con tale provvedimento viene delegato il Governo ad una revisione della normativa acustica di ampia portata, dall’acustica ambientale alla regolamentazione del rumore delle macchine destinate ad operare all’aperto, dall’acustica edilizia alla figura del Tecnico Competente.

lunedì 24 febbraio 2014

Acustica edilizia – La nuova norma UNI 11516

Fonte: www.infobuild.it

Indicazioni di posa in opera dei sistemi di pavimentazione galleggiante per l'isolamento acustico

di: di Matteo Borghi - Responsabile settore acustica edilizia Anit
A dicembre 2013 è stata pubblicata la nuova norma tecnica UNI 11516 “Indicazioni di posa in opera dei sistemi di pavimentazione galleggiante per l’isolamento acustico”. Tale documento risulterà di  particolare interesse per tutti coloro che operano nel settore dell’acustica edilizia in quanto, oltre a fornire utili indicazioni di posa per i massetti galleggianti, potrà diventare un nuovo riferimento per valutare la cosiddetta “posa a regola d’arte” di tale sistema costruttivo.
StoriaLa norma nasce dall’esigenza di sviluppare strumenti, dedicati a progettisti e costruttori, contenenti indicazioni di posa dei sistemi per l’isolamento acustico. Per questa ragione nel 2011 ANIT, Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, propose ad UNI di attivare un gruppo di lavoro ad hoc su questi argomenti. La sottocommissione acustica edilizia di UNI (SC1) approvò la proposta e fu dato mandato al gruppo di lavoro 1 (GL1), già coordinato da ANIT, di sviluppare talinorme tecniche.
Si decise di iniziare elaborando un primo documento sulla posa dei massetti galleggianti, argomento per il quale già esisteva una linea guida ANIT.
Dall’11 novembre 2011 al 5 dicembre 2012 il gruppo si è riunito 6 volte per elaborare la norma tecnica. Agli incontri hanno partecipato professionisti del settore, laboratori di prova, docenti universitari, rappresentanti di associazioni e, ovviamente, produttori di materiali per i massetti galleggianti.
La norma è stata sottoposta ad inchiesta pubblica a maggio 2013 e, dopo aver apportato alcune piccole modifiche a seguito dell’inchiesta ed essere stata approvata dalla Commissione Centrale Tecnica UNI, è stata pubblicata nel dicembre 2013.
ContenutiLa UNI 11516 fornisce indicazioni di posa per i sistemi di pavimentazione galleggiante, i quali sono una delle possibili soluzioni tecnologiche per limitare il disturbo da rumori da calpestio. Tali sistemi consistono nell’inserire all’interno della stratigrafia della partizione orizzontale, al di sotto del massetto della pavimentazione, un materiale resiliente di desolidarizzazione in grado di limitare la trasmissione di vibrazioni e rumori.
La norma considera solo i sistemi di pavimentazione galleggiante che utilizzano materiali resilienti in rotoli o pannelli. Non si applica ai rivestimenti di pavimentazione con caratteristiche elastiche (quali il linoleum), ai sottofondi realizzati a secco ed ai pavimenti sopraelevati (UNI EN 12825).
Dopo i paragrafi introduttivi inerenti scopo e campo di applicazione, riferimenti normativi e termini e definizioni, la norma definisce le modalità di realizzazione dei sistemi di pavimentazione galleggiante.
Vengono analizzate due tipologie di posa. La prima (Figura 1) interponendo il materiale resiliente tra massetto e sottofondo impianti, la seconda (Figura 2) inserendo il materiale elastico al di sotto del sottofondo impianti.
Figura 1 – posa del materiale resiliente sotto al massetto
posa materiale






Legenda
  1. Banda di isolamento perimetrale
  2. Massetto e pavimentazione
  3. Materiale resiliente
  4. Sottofondo
  5. Solaio portante

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Figura 2 – posa del materiale resiliente sotto al sottofondo
sottofondo






Legenda
  1. Banda di isolamento perimetrale
  2. Massetto e pavimentazione
  3. Materiale resiliente
  4. Sottofondo
  5. Solaio portante
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Sebbene per la seconda tipologia sia ben nota la concreta possibilità di realizzare ponti acustici, il gruppo di lavoro ha preferito considerare anche per questa tecnologia per due ragioni. In primis si è evidenziato che questo documento, trattandosi di una norma tecnica, non deve fornire indicazioni solo per i sistemi in grado di rispettare una specifica prescrizione (ad esempio L’nw ≤ 63 dB imposto dal DPCM 5-12-1997 per le residenze) ma, al contrario, deve prendere in considerazione in modo più generale la problematica della corretta posa per le varie tipologie di sistemi di pavimentazione galleggiante oggi presenti sul mercato. In secondo luogo alcuni partecipanti al gruppo di lavoro hanno portato esperienze nelle quali, nonostante la posa del materiale elastico al di sotto del sottofondo impianti, venivano rispettate le prescrizioni legislative.
Occorre comunque specificare che, leggendo la UNI 11516, si capisce chiaramente che la posa del materiale al di sotto del sottofondo impianti è “caldamente sconsigliata”. Infatti per tale tecnologia la norma indica comecriticità “la concreta possibilità che, durante le operazioni di posa degli impianti, lo strato orizzontale di materiale resiliente venga danneggiato” e che “laddove gli impianti attraversano la partizione o le chiusure verticali, verrà inevitabilmente forata la banda di isolamento perimetrale o il risvolto verticale del materiale resiliente”. Pertanto tali aspetti “comportano il fatto che la “vasca” di materiale resiliente può presentare delle discontinuità tali da indurre un peggioramento nella prestazione di isolamento ai rumori da calpestio”.
A seguito di queste considerazioni introduttive la norma fornisce indicazioni di posa per: lo strato di supporto del materiale resiliente, il materiale resiliente, la banda di isolamento perimetrale (per la desolidarizzazione tra massetto e pareti verticali), il massetto, la pavimentazione, i battiscopa ed il rivestimento verticale, l’eventuale massetto radiante.
Tali indicazioni sono differenziate per la posa del materiale resiliente sopra o sotto il sottofondo impianti.
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Figura 3 – Esempio di posa della banda di isolamento perimetrale in un appartamento residenziale
esempio di posa









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In merito alle istruzioni di posa la UNI 11516 specifica che, in aggiunta a quanto in essa riportato, è necessario verificare eventuali ulteriori indicazioni fornite dai fabbricanti dei materiali utilizzati o riportate nella relazione di calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi. Inoltre la norma indica che , “nel caso sia stata redatta una relazione di calcolo previsionale, qualora durante la realizzazione dell’opera si introducano delle varianti rispetto a quanto previsto a progetto, tali modifiche devono essere validate e autorizzate dal progettista che ha realizzato la relazione acustica”.
Possibili utilizziLa norma si rivolge a progettisti, imprese, direttori lavori e posatori. In particolare potrà essere citata come riferimento per la corretta posa nelle relazioni di calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici e nei capitolati. Inoltre risulterà un utile supporto durante tutte le fasi di cantiere e per eventuali controlli successivi.
ConclusioniLa UNI 11516 è un nuovo strumento a disposizione dei professionisti dell’acustica edilizia che potrà contribuire a far raggiungere in opera, a fine lavori, gli obiettivi definiti nel progetto previsionale dei requisiti acustici passivi. È ben noto infatti che solo una corretta posa dei materiali da costruzione consente di ottenere in cantiere i risultati sperati.
Occorre però ribadire che le sole indicazioni della norma tecnica non consentono di ottenere uno specifico risultato di isolamento ai rumori da calpestio. Prima della posa rimane quindi necessario realizzare un progetto acustico per valutare, sulla base degli obiettivi che si intendono raggiungere, quali sono i materiali da costruzione più adatti per l’edificio in esame.
La UNI 11516 può essere acquistata sul sito www.uni.com

lunedì 3 febbraio 2014




Barriera acustica, irragionevole 



applicazione sul ricettore



Scegliere di applicare una barriera acustica sul ricettore del rumore anziché sulla sorgente dello stesso solo per ragioni di tipo economico, è irragionevole e sproporzionato.

Il Consiglio di Stato conferma (sentenza 9 gennaio 2014, n. 35) la decisione del Tar che aveva annullato una delibera di variante di mitigazione acustica del rumore ferroviario che consisteva nell'applicazione di barriere fonoassorbenti sulla abitazione – adibita anche ad albergo – del ricorrente.

Per i Giudici, la normativa (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e Dpr 459/1998) impone di adottare le soluzioni di mitigazione acustica secondo una scala di gerarchia, intervenendo preliminarmente, laddove possibile, sulla sorgente del rumore. Scegliere dove applicare la misura di mitigazione del rumore non deve tenere conto solo del costo economico dell'intervento ma, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, degli effetti e della incidenza sugli interessi potenzialmente lesi da quell'inquinamento. Poiché la priorità è stata disattesa senza alcuna plausibile motivazione, la scelta progettuale adottata risulta illegittima.


Fonte:http://www.reteambiente.it

lunedì 2 dicembre 2013

CORTE DI CASSAZIONE, Civile, Sezione 2, Sentenza del 06-11-2013, n. 25019
CONDOMINIO - RUMORE - Tollerabilità – Criteri

I criteri adottati per definire la normale tollerabilità del rumore, cioè quelli definiti dal Dpcm del 1° marzo 1991, essendo meno rigorosi di quelli desumibili dall'articolo 844 del Codice civile, sono comunque accettabili. Possono cioè essere utilizzati anche per individuare la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purché, però, considerati come un limite minimo e non massimo.

NOTA
Il rumore si valuta con criteri ampi
Se l'ascensore è rumoroso, il problema è condominiale e non del singolo proprietario. La seconda sezione civile della Cassazione, presieduta da Roberto Triola, ha depositato ieri la sentenza 25019, con la quale ha esaminato il caso di una condòmina che chiedeva che venissero dichiarate illegittime le immissioni acustiche dell'ascensore e che il condominio provvedesse a realizzare «tutte le conseguenti opere necessarie».
Il Giudice di pace di Ancona dichiarava effettivamente l'illegittimità delle immissioni. L'appello del condominio veniva rigettato dal Tribunale di Ancona, che lo condannava anche alle spese.
La Cassazione ha anzitutto ricordato che i criteri adottati per definire la normale tollerabilità, cioè quelli definiti dal Dpcm del 1° marzo 1991, essendo meno rigorosi di quelli desumibili dall'articolo 844 del Codice civile, sono comunque accettabili. Possono cioè essere utilizzati anche per individuare la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purché, però, considerati come un limite minimo e non massimo.
Ma il Tribunale di Ancona aveva preso a parametro proprio il superamento di 3 decibel del rumore di fondo ma ampliando anche il dettato dell'articolo 844 del Codice civile con la valutazione del livello medio dei rumori di zona (a carattere residenziale e con scarsa presenza di attività commerciali e di servizi), alle rilevazioni e agli accertamenti delle Asl e al riconoscimento della loro rumorosità (non fisiologica) da parte della stessa assemblea condominiale. E in ogni caso, ha ricordato la Cassazione, il giudice di merito può discostarsi dalle norme dettate a tutela dell'ambiente, secondo il suo «prudente apprezzamento», e utilizzare il criterio dell'articolo 844 del Codice civile, senza che questo sia oggetto di sindacato di legittimità.
La Cassazione ha quindi rigettato tutti i motivi di ricorso indicato dal condominio e confermando anche la condanna al pagamento di tutte le spese che il Tribunale di Ancona aveva espresso ribaltando quanto disposto al riguardo dal Giudice di Pace.

Saverio Fossati, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 7 novembre 2013

mercoledì 2 ottobre 2013



SEGNALIAMO NUOVA PUBBLICAZIONE

Rumore degli impianti sportivi

Aiuto all’esecuzione per la valutazione dell’impatto fonico


Cover Rumore degli impianti sportivi
La pubblicazione illustra come il rumore degli impianti sportivi possa essere valutato tenendo conto dei singoli casi e del livello di disturbo arrecato. Come base per questo tipo di valutazione può essere adottata l’ordinanza federale tedesca sulla protezione contro il rumore degli impianti sportivi (18a BImSchV), che prescrive lo stesso livello di protezione previsto dal diritto ambientale svizzero. Tuttavia, dato che la metodologia del diritto ambientale tedesco si discosta parzialmente da quella elvetica, la presente pubblicazione illustra i necessari adeguamenti di tale metodologia alle condizioni vigenti in Svizzera. 

Per scaricare la pubblicazione





martedì 11 giugno 2013

S. 103/2013 del 22/05/2013


La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la sospensiva sui requisiti passivi costruttori-venditori e acquirenti di alloggi


S. 103/2013 del 22/05/2013

Udienza Pubblica del 10/04/2013, Presidente: GALLO, Redattore: MATTARELLA
Norme impugnate: Art. 15, c. 1°, lett. c), della legge 04/06/2010, n. 96, sostitutivo dell'art. 11, c. 5°, della legge 07/07/2009, n. 88.


Oggetto: Inquinamento acustico - Disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti - Inapplicabilità nei rapporti tra privati (e, in particolare, fra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi) sino all'emanazione dei decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia - Previsione autoqualificata come interpretativa, ma in realtà innovativa con efficacia retroattiva.

Dispositivo: illegittimità costituzionale 


Atti decisi: ord. 109/2012

martedì 23 aprile 2013

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lunedì 25 febbraio 2013


Fonte: www.lexambiente.it

Rumore - Giurisprudenza Amministrativa TAR
TAR Abruzzo, (L’aquila), Sez. I, n. 6, del 10 gennaio 2013
Rumore. Legittimità ordinanza Sindaco sospensione attività autolavaggio per inquinamento acustico

E’ legittima l’Ordinanza comunale di immediata sospensione delle attività relative all’autolavaggio, che condiziona inoltre, la ripresa dell’attività medesima alla dimostrazione di aver eseguito, nei successivi 30 giorni dalla notifica, adeguati interventi tecnici ed organizzativi finalizzati a garantire il contenimento delle immissioni rumorose, negli ambienti abitativi limitrofi ed ambiente esterno, entro i limiti previsti dalla normativa vigente. Infatti, dai rilievi effettuati dall’ARTA Abruzzo nel periodo diurno di osservazione, è stato rilevato il superamento del valore limite differenziale di livello sonoro relativamente al rumore ambientale. Sul punto, occorre considerare che (mentre i limiti assoluti d'immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall'inquinamento acustico l'ambiente inteso in senso ampio) i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall'essere umano, mirano ancor più specificamente alla salvaguardia della salute pubblica ex articolo 32 della Carta Costituzionale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00006/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00412/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2010, proposto da:
Sandro Fedele, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Grilli, con domicilio eletto presso Aldo Grilli in Pescara, via C.Ciglia, 56;
contro
Comune di Scafa, rappresentato e difeso dall'avv. Luciana Di Pierdomenico, con domicilio eletto presso Luciana Di Pierdomenico in Pescara, via Piave, 91;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.29 del 27 luglio 2010 con cui il Sindaco del Comune di Scafa ha ordinato al ricorrente, in qualità di amministratore unico della "Make wash srl", la sospensione dell'attività di autolavaggio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scafa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori l'avv. Paola Damiani, su delega dell'avv. Aldo Grilli, per il ricorrente e l'avv. Luciana Pierdomenico per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Sindaco del Comune di Scafa gli ha ordinato “l’immediata sospensione delle attività relative all’autolavaggio sito in via Tiburtina Valeria ss.5 di Scafa (Pe)”, condizionando la ripresa dell’attività medesima alla dimostrazione di aver eseguito, nei successivi 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, “adeguati interventi tecnici ed organizzativi finalizzati a garantire il contenimento delle immissioni rumorose, negli ambienti abitativi limitrofi ed ambiente esterno, entro i limiti previsti dalla normativa vigente”.
Il provvedimento impugnato si basa su dei rilievi fonometrici effettuati dal personale del dipartimento provinciale dell’Arta Abruzzo, all’interno di un’abitazione limitrofa all’impianto di autolavaggio del ricorrente, considerato come sorgente disturbante.
Da tali rilievi è emerso, nel periodo diurno di osservazione, il superamento del valore limite differenziale di livello sonoro relativamente al rumore ambientale (cfr. il provvedimento impugnato).
Il ricorrente lamenta il mancato avviso di avvio del procedimento, in difetto di situazioni d’urgenza, che gli avrebbe impedito di partecipare ai rilievi tecnici; la violazione dell’articolo 4 del dpcm del 14 novembre 1997, che prevede la rilevazione dei livelli sonori differenziati all’interno degli ambienti abitativi, atteso che la mansarda di DI BLASIO Mario, presso cui sarebbero stati effettuati i rilievi sarebbe priva del certificato di agibilità; non avendo il Comune resistente provveduto alla cd. zonizzazione delle aree di esposizione al rumore (ossia, alla classificazione del territorio comunale, fissando i valori da rispettare a seconda delle caratteristiche delle zone ivi individuate), il criterio applicabile non dovrebbe essere quello dei limiti differenziali, bensì quello dei limiti assoluti, ciò in quanto l’articolo 8 del dpcm del 14 novembre 1997 (che ha abrogato, all’articolo 9, l’articolo 1 del dpcm del 1 marzo 1991 sui limiti massimi di esposizione al rumore) ha introdotto una disposizione transitoria, che avrebbe mantenuto in vigore, nelle more della cd. zonizzazione, solo il 1 comma (sui limiti assoluti) dell’articolo 6 del dpcm del 1 marzo 1991 e non il comma 2 (sui limiti differenziali); il termine di 30 giorni imposto al ricorrente per adeguarsi alle prescrizioni in materia di emissioni sonore, sarebbe troppo breve e comunque sproporzionato in relazione alla fattispecie.
Con ordinanza n. 223 del 2010, è stata respinta l’istanza cautelare, ritenendosi giustificato il provvedimento di sospensione gravato e che, comunque, nulla avrebbe vietato al ricorrente di proseguire l’attività previa regolarizzazione delle emissioni sonore.
All’udienza del 6 dicembre 2012, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio, pur dando atto dell’orientamento di parte della giurisprudenza, favorevole alla prospettazione del ricorrente in merito ai limiti differenziali (cfr. Tar Parma, sentenza n. 385 del 2008), basato peraltro sul mero dato letterale della norma regolamentare; ritiene tuttavia maggiormente convincente l’altro orientamento (cfr. Tar Lecce, sentenza n.5639 del 2006), che si è formato pur sempre in materia di ordinanze sindacali adottate ai sensi dell'articolo 9 primo comma della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995 ("Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco .... con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività").
Difatti, occorre considerare che (mentre i limiti assoluti d'immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall'inquinamento acustico l'ambiente inteso in senso ampio) i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall'essere umano, mirano ancor più specificamente alla salvaguardia della salute pubblica.
Coerentemente con tale ratio e premessa, già prima dell'entrata in vigore della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del conseguente d.p.c.m. 14 novembre 1997, l'articolo 6 del d.p.c.m. 1° marzo 1991 prevedeva l'applicazione sia di limiti massimi in assoluto (primo comma) sia di valori limite differenziali per le zone non esclusivamente industriali (secondo comma).
Ne consegue che la disposizione transitoria dettata dall'art. 8 del citato d.p.c.m. 14 novembre 1997 (che testualmente si limita soltanto a prevedere l'applicazione - sino all'avvenuta zonizzazione di cui all'art. 6 lettera "a" della legge n. 447/1995 - dei limiti assoluti di accettabilità di immissione sonora previsti dal primo comma dell'articolo 6 del predetto d.p.c.m. 1 marzo 1991) non può essere correttamente interpretata (tenuto conto delle finalità di forte tutela del bene salute complessivamente perseguite dalla legge quadro sull'inquinamento acustico) nel significato (contrastante con l'art. 32 della Carta Costituzionale) di escludere del tutto, arbitrariamente, l'operatività del criterio dei valori limite differenziali d'immissione (pur contemplato dall'art. 4 del d.p.c.m. 14 novembre 1997 e, come detto, già fissato dal secondo comma dell'art. 6 del d.p.c.m. 1 marzo 1991), nel territorio di quei Comuni che non abbiano ancora provveduto all'approvazione del c.d. piano di zonizzazione acustica (cfr. Tar Lecce, sentenza n.488 del 2006 e sentenza n.5639 del 2006).
In sostanza, l'art. 8 del d.p.c.m. 14 novembre 1997 deve essere disapplicato (sulla disapplicazione d’ufficio dei regolamenti illegittimi, ad opera del giudice amministrativo, cfr. ad esempio Consiglio di Stato, sentenza n. 1169 del 2009; Tar Cagliari, sentenza n. 1093 del 2003) , per incostituzionalità, laddove - nel disporre che “In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (15), si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991” – limita il rinvio all’articolo 6 del d.p.r. 1 marzo 1991 al solo primo comma.
Ciò premesso, quanto al mancato avviso di avvio del procedimento esso non può essere considerato una illegittimità invalidante in quanto il ricorrente non ha dimostrato l’erroneità delle misurazioni effettuate, e pertanto non risulta che il provvedimento avrebbe potuto avere un diverso contenuto (cfr. l’articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990).
Quanto alla presunta mancanza del certificato di agibilità, il Collegio rileva che, oltre a trattarsi di censura formale e pertanto non idonea a far venir meno, di per sé, la natura di abitazione del luogo ove sono state effettuate le misure, il Comune resistente ha chiarito che quel locale, per l’epoca di costruzione, non aveva necessità di quella documentazione.
Con riferimento al termine di 30 giorni imposto per la regolarizzazione, infine, è agevole osservare che tale termine non può incidere sulla proporzionalità del provvedimento a sfavore del ricorrente, nel senso che è interesse, e quindi onere, proprio di quest’ultimo regolarizzare la propria fonte di rumore quanto prima, al fine limitare al minimo la durata della sospensione dell’attività.
In sostanza, il provvedimento non preclude la regolarizzazione tardiva; che, in ogni caso, non c’è stata.
Le spese possono essere compensate in ragione dell’evidenziato contrasto giurisprudenziale in materia.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il rumore dei macchinari del pasticcere lede la pubblica tranquillità





Se il rumore mette in pericolo la pubblica tranquillità non è un semplice illecito amministrativo, quindi il sequestro preventivo dei macchinari per la produzione di pasticcini è legittimo. Lo afferma la Cassazione (sentenza 45984/12). Nel concreto, è stato disposto dal Gip, e confermato dal Riesame, il sequestro preventivo di alcuni macchinari esistenti nel laboratorio di pasticceria di un uomo, indagato per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone inerente al suo mestiere. Il pasticcere fa ricorso in Cassazione, affermando che la condotta contestatagli consiste nel mero superamento dei limiti di rumorosità consentiti (di 3 decibel), integrando così il solo illecito amministrativo, con conseguente irrilevanza penale del fatto e difetto del "fumus commissi delicti". La Suprema Corte, confermando l’orientamento maggioritario di legittimità, precisa che, nella fattispecie, è integrato il reato punito dall’art. 659, comma 2, c.p., vista la concreta idoneità della condotta rumorosa a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone. Insomma, è reale la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità. Il ricorso viene pertanto rigettato dalla Cassazione e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it 

domenica 15 luglio 2012

NUOVI SISTEMI ANTIRUMORE
(Fonte: Quotidiano.net)

Marmitte, pneumatici e vetri che cancellano il rumore elettronicamente attraverso altro rumore. Sono in arrivo tre prototipi basati su questo concetto che dovrebbero abbassare il volume al traffico automobilistico: il vetro attivo ad alto potere fonoisolante, la marmitta anti-rumore e un parafango elettronico, in grado di abbassare il rumore da rotolamento dei pneumatici.
I tre prototipi sono stati presentati in esclusiva mondiale alla stampa dal dipartimento di ingegneria industriale dell'università di Perugia, titolare dei tre brevetti finanziati da ferrovie dello stato, Anpa, ministero dell'ambiente. "Sono la testimonianza dei risultati raggiunti dalla ricerca più avanzata nella lotta ai rumori- ha esordito il responsabile delle ricerche Franco Cotana- grazie all'impulso dato dalla legge quadro contro l'inquinamento acustico". A fare da filo conduttore ai tre prototipi anti-rumore è il principio del controllo attivo del rumore: "sia nei vetri, che negli accessori automobilistici, siamo riusciti a generare rumori artificiali in grado di cancellare elettronicamente i rumori esterni prima che raggiungano l'orecchio". Tecniche simili sono utilizzate nelle cuffie salva-udito utilizzate dai lavoratori esposti a rumori intensi, inclusi i piloti di formula 1.
Punta di diamante dei tre prototipi è il parafango elettronico, in grado di smorzare il rumore da rotolamento dei pneumatici, "la componente principale del rumore da traffico" secondo il docente perugino: un parafango curvo più spesso del normale, con un microfono all'interno, che registra il rumore dei pneumatici e lo invia ad una circuito elettrico, che confeziona l'onda sonora in grado di cancellarlo.
Più avanzata la commercializzazione della marmitta elettronica, campione di risparmio energetico, oltre che di lotta al rumore. "E' una versione molto semplificata rispetto all'attuale- spiega Cotana- un tubo liscio con una scatola di metallo, e all'interno l'amplificatore che emette il rumore artificiale in grado di abbassare il volume ai gas di scarico". Risultato non secondario, quello di ottenere un risparmio di carburante fino al 15%: "eliminando gli arzigogoli che fanno adesso da silenziatore- spiega l'esperto- il rendimento del motore non può che salire".
Sorprendenti anche le nuove finestre anti-rumore: a emettere le vibrazioni sonore in grado di cancellare i rumori esterni sono direttamente i vetri della finestra. "Funziona su qualsiasi vetro di finestra- afferma il responsabile della ricerca perugina- il segreto è una piastrina piezoelettrica grande come un francobollo, che converte i segnali elettrici provenienti dalla centralina in vibrazioni". L'entità della sforbiciata di decibel dipende però dal tipo di rumori esterni: "i migliori risultati si hanno con rumori alle alte frequenze, come il fischio di un vigile, che si possono abbassare fino a 20 decibel" .
Annunciati ma ancora in fase sperimentale, altri due sistemi di controllo del rumore: il primo riguarderebbe il cofano delle automobili, e servirà ad attenuare il rumore prodotto dal motore, il secondo le barriere acustiche automobilistiche, nella sfida più avanzata: evitare che il rumore oltrepassi la barriera.

giovedì 12 luglio 2012

FORUM ACUSTICO

Da oggi è online il forum di dB Workshop. Attualmente sono state aperte 4 pagine di discussione sui temi professionali, legislativi, sugli eventi e sulle novità dal mondo dell'acustica.
E' possibile accedere ed iscriversi dal link nella sezione forum di questo blog oppure direttamente da:  Forum Acustico

mercoledì 16 maggio 2012






ACUSTICA EDILIZIA
ERRATA CORRIGE A UNI 11367UNI ha pubblicato due errata corrige alla norma UNI 11367 (Classificazione acustica delle unità immobiliari).
È possibile scaricarle gratuitamente sul sito dell'UNI



NUOVA NORMA UNI
A partire dal 17 maggio 2012 sarà disponibile la norma UNI 11444 “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Linee guida per la selezione delle unità immobiliari in edifici con caratteristiche non seriali”. Il documento è una integrazione alle informazioni riportate nella norma UNI 11367.

Fonte ANIT