lunedì 3 febbraio 2014




Barriera acustica, irragionevole 



applicazione sul ricettore



Scegliere di applicare una barriera acustica sul ricettore del rumore anziché sulla sorgente dello stesso solo per ragioni di tipo economico, è irragionevole e sproporzionato.

Il Consiglio di Stato conferma (sentenza 9 gennaio 2014, n. 35) la decisione del Tar che aveva annullato una delibera di variante di mitigazione acustica del rumore ferroviario che consisteva nell'applicazione di barriere fonoassorbenti sulla abitazione – adibita anche ad albergo – del ricorrente.

Per i Giudici, la normativa (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e Dpr 459/1998) impone di adottare le soluzioni di mitigazione acustica secondo una scala di gerarchia, intervenendo preliminarmente, laddove possibile, sulla sorgente del rumore. Scegliere dove applicare la misura di mitigazione del rumore non deve tenere conto solo del costo economico dell'intervento ma, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, degli effetti e della incidenza sugli interessi potenzialmente lesi da quell'inquinamento. Poiché la priorità è stata disattesa senza alcuna plausibile motivazione, la scelta progettuale adottata risulta illegittima.


Fonte:http://www.reteambiente.it

lunedì 2 dicembre 2013

CORTE DI CASSAZIONE, Civile, Sezione 2, Sentenza del 06-11-2013, n. 25019
CONDOMINIO - RUMORE - Tollerabilità – Criteri

I criteri adottati per definire la normale tollerabilità del rumore, cioè quelli definiti dal Dpcm del 1° marzo 1991, essendo meno rigorosi di quelli desumibili dall'articolo 844 del Codice civile, sono comunque accettabili. Possono cioè essere utilizzati anche per individuare la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purché, però, considerati come un limite minimo e non massimo.

NOTA
Il rumore si valuta con criteri ampi
Se l'ascensore è rumoroso, il problema è condominiale e non del singolo proprietario. La seconda sezione civile della Cassazione, presieduta da Roberto Triola, ha depositato ieri la sentenza 25019, con la quale ha esaminato il caso di una condòmina che chiedeva che venissero dichiarate illegittime le immissioni acustiche dell'ascensore e che il condominio provvedesse a realizzare «tutte le conseguenti opere necessarie».
Il Giudice di pace di Ancona dichiarava effettivamente l'illegittimità delle immissioni. L'appello del condominio veniva rigettato dal Tribunale di Ancona, che lo condannava anche alle spese.
La Cassazione ha anzitutto ricordato che i criteri adottati per definire la normale tollerabilità, cioè quelli definiti dal Dpcm del 1° marzo 1991, essendo meno rigorosi di quelli desumibili dall'articolo 844 del Codice civile, sono comunque accettabili. Possono cioè essere utilizzati anche per individuare la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purché, però, considerati come un limite minimo e non massimo.
Ma il Tribunale di Ancona aveva preso a parametro proprio il superamento di 3 decibel del rumore di fondo ma ampliando anche il dettato dell'articolo 844 del Codice civile con la valutazione del livello medio dei rumori di zona (a carattere residenziale e con scarsa presenza di attività commerciali e di servizi), alle rilevazioni e agli accertamenti delle Asl e al riconoscimento della loro rumorosità (non fisiologica) da parte della stessa assemblea condominiale. E in ogni caso, ha ricordato la Cassazione, il giudice di merito può discostarsi dalle norme dettate a tutela dell'ambiente, secondo il suo «prudente apprezzamento», e utilizzare il criterio dell'articolo 844 del Codice civile, senza che questo sia oggetto di sindacato di legittimità.
La Cassazione ha quindi rigettato tutti i motivi di ricorso indicato dal condominio e confermando anche la condanna al pagamento di tutte le spese che il Tribunale di Ancona aveva espresso ribaltando quanto disposto al riguardo dal Giudice di Pace.

Saverio Fossati, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 7 novembre 2013

mercoledì 2 ottobre 2013



SEGNALIAMO NUOVA PUBBLICAZIONE

Rumore degli impianti sportivi

Aiuto all’esecuzione per la valutazione dell’impatto fonico


Cover Rumore degli impianti sportivi
La pubblicazione illustra come il rumore degli impianti sportivi possa essere valutato tenendo conto dei singoli casi e del livello di disturbo arrecato. Come base per questo tipo di valutazione può essere adottata l’ordinanza federale tedesca sulla protezione contro il rumore degli impianti sportivi (18a BImSchV), che prescrive lo stesso livello di protezione previsto dal diritto ambientale svizzero. Tuttavia, dato che la metodologia del diritto ambientale tedesco si discosta parzialmente da quella elvetica, la presente pubblicazione illustra i necessari adeguamenti di tale metodologia alle condizioni vigenti in Svizzera. 

Per scaricare la pubblicazione





martedì 11 giugno 2013

S. 103/2013 del 22/05/2013


La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la sospensiva sui requisiti passivi costruttori-venditori e acquirenti di alloggi


S. 103/2013 del 22/05/2013

Udienza Pubblica del 10/04/2013, Presidente: GALLO, Redattore: MATTARELLA
Norme impugnate: Art. 15, c. 1°, lett. c), della legge 04/06/2010, n. 96, sostitutivo dell'art. 11, c. 5°, della legge 07/07/2009, n. 88.


Oggetto: Inquinamento acustico - Disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti - Inapplicabilità nei rapporti tra privati (e, in particolare, fra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi) sino all'emanazione dei decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia - Previsione autoqualificata come interpretativa, ma in realtà innovativa con efficacia retroattiva.

Dispositivo: illegittimità costituzionale 


Atti decisi: ord. 109/2012

martedì 23 aprile 2013

Segnaliamo questo evento


Siamo su Twitter

DA OGGI CI PUOI SEGUIRE ANCHE SU TWITTER

per ricevere tutte le news in tempo reale