lunedì 25 febbraio 2013


Fonte: www.lexambiente.it

Rumore - Giurisprudenza Amministrativa TAR
TAR Abruzzo, (L’aquila), Sez. I, n. 6, del 10 gennaio 2013
Rumore. Legittimità ordinanza Sindaco sospensione attività autolavaggio per inquinamento acustico

E’ legittima l’Ordinanza comunale di immediata sospensione delle attività relative all’autolavaggio, che condiziona inoltre, la ripresa dell’attività medesima alla dimostrazione di aver eseguito, nei successivi 30 giorni dalla notifica, adeguati interventi tecnici ed organizzativi finalizzati a garantire il contenimento delle immissioni rumorose, negli ambienti abitativi limitrofi ed ambiente esterno, entro i limiti previsti dalla normativa vigente. Infatti, dai rilievi effettuati dall’ARTA Abruzzo nel periodo diurno di osservazione, è stato rilevato il superamento del valore limite differenziale di livello sonoro relativamente al rumore ambientale. Sul punto, occorre considerare che (mentre i limiti assoluti d'immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall'inquinamento acustico l'ambiente inteso in senso ampio) i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall'essere umano, mirano ancor più specificamente alla salvaguardia della salute pubblica ex articolo 32 della Carta Costituzionale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00006/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00412/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2010, proposto da:
Sandro Fedele, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Grilli, con domicilio eletto presso Aldo Grilli in Pescara, via C.Ciglia, 56;
contro
Comune di Scafa, rappresentato e difeso dall'avv. Luciana Di Pierdomenico, con domicilio eletto presso Luciana Di Pierdomenico in Pescara, via Piave, 91;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.29 del 27 luglio 2010 con cui il Sindaco del Comune di Scafa ha ordinato al ricorrente, in qualità di amministratore unico della "Make wash srl", la sospensione dell'attività di autolavaggio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scafa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori l'avv. Paola Damiani, su delega dell'avv. Aldo Grilli, per il ricorrente e l'avv. Luciana Pierdomenico per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Sindaco del Comune di Scafa gli ha ordinato “l’immediata sospensione delle attività relative all’autolavaggio sito in via Tiburtina Valeria ss.5 di Scafa (Pe)”, condizionando la ripresa dell’attività medesima alla dimostrazione di aver eseguito, nei successivi 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, “adeguati interventi tecnici ed organizzativi finalizzati a garantire il contenimento delle immissioni rumorose, negli ambienti abitativi limitrofi ed ambiente esterno, entro i limiti previsti dalla normativa vigente”.
Il provvedimento impugnato si basa su dei rilievi fonometrici effettuati dal personale del dipartimento provinciale dell’Arta Abruzzo, all’interno di un’abitazione limitrofa all’impianto di autolavaggio del ricorrente, considerato come sorgente disturbante.
Da tali rilievi è emerso, nel periodo diurno di osservazione, il superamento del valore limite differenziale di livello sonoro relativamente al rumore ambientale (cfr. il provvedimento impugnato).
Il ricorrente lamenta il mancato avviso di avvio del procedimento, in difetto di situazioni d’urgenza, che gli avrebbe impedito di partecipare ai rilievi tecnici; la violazione dell’articolo 4 del dpcm del 14 novembre 1997, che prevede la rilevazione dei livelli sonori differenziati all’interno degli ambienti abitativi, atteso che la mansarda di DI BLASIO Mario, presso cui sarebbero stati effettuati i rilievi sarebbe priva del certificato di agibilità; non avendo il Comune resistente provveduto alla cd. zonizzazione delle aree di esposizione al rumore (ossia, alla classificazione del territorio comunale, fissando i valori da rispettare a seconda delle caratteristiche delle zone ivi individuate), il criterio applicabile non dovrebbe essere quello dei limiti differenziali, bensì quello dei limiti assoluti, ciò in quanto l’articolo 8 del dpcm del 14 novembre 1997 (che ha abrogato, all’articolo 9, l’articolo 1 del dpcm del 1 marzo 1991 sui limiti massimi di esposizione al rumore) ha introdotto una disposizione transitoria, che avrebbe mantenuto in vigore, nelle more della cd. zonizzazione, solo il 1 comma (sui limiti assoluti) dell’articolo 6 del dpcm del 1 marzo 1991 e non il comma 2 (sui limiti differenziali); il termine di 30 giorni imposto al ricorrente per adeguarsi alle prescrizioni in materia di emissioni sonore, sarebbe troppo breve e comunque sproporzionato in relazione alla fattispecie.
Con ordinanza n. 223 del 2010, è stata respinta l’istanza cautelare, ritenendosi giustificato il provvedimento di sospensione gravato e che, comunque, nulla avrebbe vietato al ricorrente di proseguire l’attività previa regolarizzazione delle emissioni sonore.
All’udienza del 6 dicembre 2012, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio, pur dando atto dell’orientamento di parte della giurisprudenza, favorevole alla prospettazione del ricorrente in merito ai limiti differenziali (cfr. Tar Parma, sentenza n. 385 del 2008), basato peraltro sul mero dato letterale della norma regolamentare; ritiene tuttavia maggiormente convincente l’altro orientamento (cfr. Tar Lecce, sentenza n.5639 del 2006), che si è formato pur sempre in materia di ordinanze sindacali adottate ai sensi dell'articolo 9 primo comma della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995 ("Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco .... con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività").
Difatti, occorre considerare che (mentre i limiti assoluti d'immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall'inquinamento acustico l'ambiente inteso in senso ampio) i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall'essere umano, mirano ancor più specificamente alla salvaguardia della salute pubblica.
Coerentemente con tale ratio e premessa, già prima dell'entrata in vigore della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del conseguente d.p.c.m. 14 novembre 1997, l'articolo 6 del d.p.c.m. 1° marzo 1991 prevedeva l'applicazione sia di limiti massimi in assoluto (primo comma) sia di valori limite differenziali per le zone non esclusivamente industriali (secondo comma).
Ne consegue che la disposizione transitoria dettata dall'art. 8 del citato d.p.c.m. 14 novembre 1997 (che testualmente si limita soltanto a prevedere l'applicazione - sino all'avvenuta zonizzazione di cui all'art. 6 lettera "a" della legge n. 447/1995 - dei limiti assoluti di accettabilità di immissione sonora previsti dal primo comma dell'articolo 6 del predetto d.p.c.m. 1 marzo 1991) non può essere correttamente interpretata (tenuto conto delle finalità di forte tutela del bene salute complessivamente perseguite dalla legge quadro sull'inquinamento acustico) nel significato (contrastante con l'art. 32 della Carta Costituzionale) di escludere del tutto, arbitrariamente, l'operatività del criterio dei valori limite differenziali d'immissione (pur contemplato dall'art. 4 del d.p.c.m. 14 novembre 1997 e, come detto, già fissato dal secondo comma dell'art. 6 del d.p.c.m. 1 marzo 1991), nel territorio di quei Comuni che non abbiano ancora provveduto all'approvazione del c.d. piano di zonizzazione acustica (cfr. Tar Lecce, sentenza n.488 del 2006 e sentenza n.5639 del 2006).
In sostanza, l'art. 8 del d.p.c.m. 14 novembre 1997 deve essere disapplicato (sulla disapplicazione d’ufficio dei regolamenti illegittimi, ad opera del giudice amministrativo, cfr. ad esempio Consiglio di Stato, sentenza n. 1169 del 2009; Tar Cagliari, sentenza n. 1093 del 2003) , per incostituzionalità, laddove - nel disporre che “In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (15), si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991” – limita il rinvio all’articolo 6 del d.p.r. 1 marzo 1991 al solo primo comma.
Ciò premesso, quanto al mancato avviso di avvio del procedimento esso non può essere considerato una illegittimità invalidante in quanto il ricorrente non ha dimostrato l’erroneità delle misurazioni effettuate, e pertanto non risulta che il provvedimento avrebbe potuto avere un diverso contenuto (cfr. l’articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990).
Quanto alla presunta mancanza del certificato di agibilità, il Collegio rileva che, oltre a trattarsi di censura formale e pertanto non idonea a far venir meno, di per sé, la natura di abitazione del luogo ove sono state effettuate le misure, il Comune resistente ha chiarito che quel locale, per l’epoca di costruzione, non aveva necessità di quella documentazione.
Con riferimento al termine di 30 giorni imposto per la regolarizzazione, infine, è agevole osservare che tale termine non può incidere sulla proporzionalità del provvedimento a sfavore del ricorrente, nel senso che è interesse, e quindi onere, proprio di quest’ultimo regolarizzare la propria fonte di rumore quanto prima, al fine limitare al minimo la durata della sospensione dell’attività.
In sostanza, il provvedimento non preclude la regolarizzazione tardiva; che, in ogni caso, non c’è stata.
Le spese possono essere compensate in ragione dell’evidenziato contrasto giurisprudenziale in materia.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il rumore dei macchinari del pasticcere lede la pubblica tranquillità





Se il rumore mette in pericolo la pubblica tranquillità non è un semplice illecito amministrativo, quindi il sequestro preventivo dei macchinari per la produzione di pasticcini è legittimo. Lo afferma la Cassazione (sentenza 45984/12). Nel concreto, è stato disposto dal Gip, e confermato dal Riesame, il sequestro preventivo di alcuni macchinari esistenti nel laboratorio di pasticceria di un uomo, indagato per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone inerente al suo mestiere. Il pasticcere fa ricorso in Cassazione, affermando che la condotta contestatagli consiste nel mero superamento dei limiti di rumorosità consentiti (di 3 decibel), integrando così il solo illecito amministrativo, con conseguente irrilevanza penale del fatto e difetto del "fumus commissi delicti". La Suprema Corte, confermando l’orientamento maggioritario di legittimità, precisa che, nella fattispecie, è integrato il reato punito dall’art. 659, comma 2, c.p., vista la concreta idoneità della condotta rumorosa a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone. Insomma, è reale la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità. Il ricorso viene pertanto rigettato dalla Cassazione e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it